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I.C. Pianella

Whistleblowing

Segnala un illecito

Il whistleblowing è una misura per la prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001.

Cos'è

Il Whistleblower è la persona che segnala, divulga o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:
  • Dipendenti pubblici;
  • Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato;
  • Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Le disposizioni del decreto non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».
Quando si può segnalare
  • Quando il rapporto giuridico è in corso
  • Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  • Durante il periodo di prova
  • Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

A cosa serve

Segnalazione di illeciti

Come si accede al servizio

Canale interno: I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest’ultimo, anche nell’ipotesi di condivisione, la gestione del canale di segnalazione interna. Con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole e segnatamente al LINK DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
Canale esterno: L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è ANAC Whistleblowing
Divulgazione pubblica
Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile

Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

Grazie al servizio di Whistleblowing è possibile segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici: servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Tempi e scadenze

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower

Canale interno

In via prioritaria è favorito l’utilizzo del già citato canale interno (USR) in quanto con la Delibera n. 416/2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale il Responsabile della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche, cui vanno inviate le segnalazioni di fatti che configurano ipotesi di corruzione, limitatamente alle scuole.

09

Dic

Segnalazione esterna

Solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all’art. 6 (canale interno non previsto, non attivo o non conforme; la segnalazione al canale interno non ha avuto seguito; il segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che ci sia rischio di ritorsione; il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse), è possibile effettuare una segnalazione esterna. L’Autorità competente per le segnalazioni esterne, anche del settore privato, è l’ANAC.

09

Dic

Divulgazione pubblica

In caso di mancata risposta passati 3 mesi (6 in casi particolari) è possibile effettuare una denuncia pubblica.
La divulgazione pubblica può essere sia anonima che pubblica: in caso di denuncia anonima l'ANAC la gestirà come una nuova denuncia, non potendola abbinare a una in essere.
In caso di denuncia non anonima sarà invece abbinata alla segnalazione esterna precedentemente fatta.

09

Dic

Contatti

Struttura responsabile del servizio

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni in merito al servizio si prega di contattare gli uffici di segreteria del nostro Istituto Comprensivo